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I nostri servizi

Sorveglianza Sanitaria e Medicina del Lavoro

Secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari, svolti dal Medico Competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente e qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

In particolare i fattori di rischio per i quali è espressamente prevista la sorveglianza sanitaria sono:

  • PVideoterminale – Impiego sistematico ed abituale per periodi superiori a 20 ore settimanali
  • PRischio da esposizione ad agenti chimici, cancerogeni/mutageni
  • PRischio da esposizione ad agenti biologici (potenziale e deliberato)
  • PRischio Rumore e/o vibrazioni
  • PRischio Movimentazione Manuale dei carichi, Movimenti Ripetitivi Arti Superiori e Posture incongrue
  • PLavoro notturno, inteso come oltre 80 giorni all'anno
  • PEsposizione a Radiazioni ionizzanti
  • PEsposizione a Radiazioni ottiche artificiali ROA (UV, IF, laser), Campi elettromagnetici
  • PLavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  • PAccertamenti per assenza di tossicodipendenza ed abuso di sostanza alcoliche

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che svolgono un’attività lavorativa per la quale il livello di rischio individuato nel DVR è tale da rientrare nell’obbligo ai sensi della normativa vigente.

Sono considerati lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/08:

  • PI lavoratori dipendenti qualsiasi sia il contratto (anche i lavoratori interinali)
  • PI soci lavoratori e gli associati in partecipazione
  • PI soggetti beneficiari di iniziativa e tirocini formativi e di orientamento (stage aziendali)
PreMed srl collaborando con Medici Competenti assicura la gestione di tutti gli adempimenti normativi, quali:
Nomina del Medico Competente e stesura Protocollo Sanitario

Insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2). Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura, riportati per iscritto nell’allegato specifico del DVR.

Visita Medica

Preventiva, periodica, al cambio di mansione, alla ripresa del lavoro, su richiesta del lavoratore o alla cessazione del rapporto, se prevista. La finalità della visita è quella di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Accertamenti strumentali o visite specialistiche

Accertamenti strumentali o visite specialistiche effettuati durante la visita medica o presso strutture convenzionate.

Analisi
Monitoraggio Biologico, Analisi di Laboratorio, verifica dello stato di alcool-dipendenza e sostanze psicotrope e stupefacenti.
Redazione della relazione annuale

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e secondo il miglior aggiornamento tecnico-scientifico.

Sopralluogo e relativo verbale

Il medico competente ispeziona tutti gli ambienti di lavoro, deve essere effettuato almeno una volta all’anno come previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Riunione annuale (per aziende con più di 15 dipendenti
Oltre al medico competente, partecipano anche il datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La finalità è di informare sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati e di collaborare alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure più idonee per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Corsi obbligatori di primo soccorso

Organizziamo periodicamente corsi di formazione e aggiornamento di primo soccorso per addetti preposti ad intervenire in caso di necessità di primo soccorso.
Il decreto interministeriale 388 del 2003 prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso in numero adeguato e sufficiente.

Saper intervenire in caso di emergenza è un’attività di fondamentale importanza non solo all’interno dell’ambiente lavorativo, ma che potrebbe risultare utile anche al di fuori dei luoghi di lavoro.
L’importanza di questo tipo di attività presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico.

A seconda delle caratteristiche dell’azienda, la durata del corso varia da un minimo di 12 ad un massimo di 16 ore prevedendo sia una parte teorica che una parte pratica.

In particolare la durata del corso è definita:

  • Aziende appartenenti al GRUPPO A 16 ore
  • Aziende appartenenti al GRUPPO B e C 12 ore

AZIENDE DEL GRUPPO A

  • Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica
  • Centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo
  • Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno
  • Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura

AZIENDE DEL GRUPPO B

  • Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

AZIENDE DEL GRUPPO C

  • Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Corsi di formazione inerenti rischi specifici e di sensibilizzazione a comportamenti corretti

La vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, agli artt. 37, 71 comma 7 e 73 D.Lgs. 81/08, impone che tutti i lavoratori siano formati ed addestrati sui rischi concernenti la mansione da svolgere, sia nelle normali condizioni d’impiego dei mezzi messi a disposizione, che in quelle anormali prevedibili.

Punti ambulatorialiPARTNER

Sandrigo

Sandrigo Medica

📍 Piazza SS Filippo e Giacomo 16, 36066 Sandrigo (VI)
📞 0444.1455707

Thiene e Schio

Poliambulatori San Gaetano

📍 Via Milano 2, 36016 Thiene (VI) 📍 Via Veneto 2°, 36015 Schio (VI)

Tezze sul Brenta

BM Analisi Mediche

📍 Via Campagnari 60/B, 36056 Tezze sul Brenta (VI) 🔗 www.bmanalisimediche.it

Maser

Centro Medico enne

📍 Via Bassanese 183, 31010 Maser (TV)

Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. 81/2008 fa ricadere l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori sul datore di lavoro (o sui dirigenti e preposti he organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori).

Uno degli obblighi fondamentali in capo al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, che serve a redigere il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR). Questo documento rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.

Inoltre, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei lavoratori, e deve informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, formarli sulle norme fondamentali di prevenzione e, ove previsto, addestrarli all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.